El proyecto de ley constitucional presentado recientemente por los diputados del Partido demócrata italiano propugna la modificación de algunos artículos de la Constitución para favorecer la participación política de los extranjeros extracomunitarios que residen en Italia, una participación que esté basada en el reconocimiento de derechos y deberes.
En primer lugar, se propone el reconocimiento de la condición de elector y elegible al extranjero que resida de manera regular en Italia durante un período superior a cinco años en les elecciones de ámbito local. En segundo término, se prevé la posibilidad de presentar propuestas en las Cámaras legislativas, y por último se reconoce el derecho a la participación en los referéndums que traten sobre materias propias de las autonomías locales.
Además, el documento también propugna la modificación de las normas que regulan el acceso al trabajo en las administraciones públicas, para que la ley pueda regular el acceso de los extranjeros a los servicios sanitarios y los servicios sociales, y con una manifestación expresa de la exclusión de los extranjeros de los puestos de trabajo que tengan relación con la defensa de la seguridad pública, la justicia y la defensa del Estado.
Por su interés, reproduzco en esta entrada del blog el texto íntegro de los artículos que se pretenden modificar.
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
ART. 1.
(Diritto di elettorato).
1. Dopo il primo comma dell’articolo 48 della Costituzione sono inseriti i seguenti:
« Il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni amministrative e nelle altre elezioni locali è riconosciuto anche ai cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia da oltre cinque anni.
Per l’esercizio del diritto di cui al secondo comma è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana ad eccezione della cittadinanza ».
ART. 2.
(Diritto di petizione).
1. L’articolo 50 della Costituzione è sostituito dal seguente:
« ART. 50. – Tutti coloro che risiedono regolarmente in Italia possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità».
ART. 3.
(Accesso alle pubbliche amministrazioni che erogano servizi).
1. Dopo il secondo comma dell’articolo 51 della Costituzione è inserito il seguente:
« La legge può determinare le modalità e i limiti per l’accesso dei cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia agli uffici delle pubbliche amministrazioni che erogano servizi sanitari e servizi sociali, con esclusione di quelli previsti nell’ambito delle funzioni di pubblica sicurezza, della giustizia e della difesa dello Stato ».
ART. 4.
(Referendum).
1. Dopo il terzo comma dell’articolo 75 della Costituzione è inserito il seguente:
« Al referendum per le leggi in materia di autonomie locali, definite dalla legge, hanno il diritto di partecipare, secondo modalità stabilite dalla legge, anche i cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia da oltre cinque anni ».
No hay comentarios:
Publicar un comentario