domingo, 25 de mayo de 2008

La política de inmigración del gobierno italiano. ¿Quién siembra vientos puede acabar recogiendo tempestades? (II)

IV. La reforma, o contrarreforma, del gobierno italiano, no se refiere sólo a los extracomunitarios, sino que también alcanza de pleno a los comunitarios, aunque a juzgar por las declaraciones de los dirigentes políticos se está pensando casi exclusivamente en los rumanos (pero los juristas sabemos, y lo que digo es una perogrullada, que las leyes pueden aplicarse a todos los ciudadanos). A tal efecto, el Consejo de Ministros aprobó una importante modificación del decreto legislativo de 6 de febrero de 2007, núm. 30,que transpuso al ordenamiento interno italiano la Directiva Comunitaria 2004/38/CE, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de sus familiares a circular y a permanecer libremente en el territorio de los Estados miembros. Las modificaciones manifiestan una relación casi obsesiva con la seguridad, y tratan de interpretar la normativa comunitaria (no así la jurisprudencia del TJCE que es muy clara al respecto) desde la vertiente más restrictiva del orden público y de la seguridad, y aunque no hubieran sido necesarias a mi parecer para aplicar la normativa italiana tal como lo desea el nuevo gobierno italiano, sí creo que se quiere lanzar un claro mensaje de que la legalidad y la seguridad va a ser la regla número uno (y quizás la única) en materia de integración de los comunitarios. La explicación de Franco Frattini no tiene ningún desperdicio: “esta Directiva indica con gran claridad que un ciudadano comunitario que desea estar en España o en Italia más de tres meses tiene el deber de demostrar de qué se vive. De declarar sus ingresos, que deben ser legales. No puede vivir de robos o actividades ilegales”. ¡Por cierto, no sabía yo que la directiva comunitaria posibilitara vivir del robo o de actividades ilegales en cualquier país comunitario¡

Estas son las modificaciones operadas por la reforma (en primer lugar se adjunta el texto anterior, y a continuación el texto reformado después de la palabra REFORMA)
en el Decreto legislativo de 28 de febrero de 2008 que modifica el de 6 de febrero de 2007, núm. 30, de transposición de la Directiva 2004/38/CE.

A) Art. 7. Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi

1. Il cittadino dell'Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando:
b) dispone per se' stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;

REFORMA: a) all'articolo 7, comma 1, lettera b), dopo le parole : "risorse economiche
sufficienti," sono aggiunte le parole "derivanti da attività dimostrabili come lecite" .

Art. 9.
Formalità amministrative per i cittadini dell'Unione ed i loro familiari

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'iscrizione e' comunque richiesta trascorsi tre mesi dall'ingresso ed e' rilasciata immediatamente una attestazione contenente l'indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonche' la data della richiesta.

REFORMA: b) l'articolo 9, comma 2, è sostituito dal seguente : "2. Fermo quanto previsto dal comma 1, il cittadino dell'Unione che intende soggiornare per un periodo superiore a tre mesi ha l'obbligo, per ragioni di tutela dell'ordine pubblico o della pubblica sicurezza, di richiedere l'iscrizione entro i dieci giorni successivi al decorso dei tre mesi dall'ingresso. L'ufficio competente rilascia immediatamente una attestazione contenente l 'indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonché la data della richiesta."

4. Il cittadino dell'Unione può dimostrare di disporre, per se' e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, anche attraverso la dichiarazione di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

REFORMA: c) all'articolo 9, comma 4, dopo le parole: "Il cittadino dell'Unione" sono aggiunte le parole: ", nei casi in cui l'iscrizione è richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c)

6. Salvo quanto previsto dal presente decreto, per l'iscrizione anagrafica ed il rilascio della ricevuta di iscrizione e del relativo documento di identità si applicano le medesime disposizioni previste per il cittadino italiano.

REFORMA. d) all'articolo 9, comma 6, dopo le parole: "cittadino italiano", sono aggiunte le seguenti: "compresi i rilievi dattiloscopici nei casi previsti dalla legge".

Art. 10. Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea

1. I familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'articolo 2, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di residenza la «Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione», redatta su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, e' rilasciato il titolo di soggiorno previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

REFORMA: all'articolo 10, il comma 1 è sostituito dal seguente : "1 . I familiari del cittadino dell'Unione privi della cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'articolo 2, che intendono soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi hanno l'obbligo, per ragioni di tutela dell'ordine pubblico o della pubblica sicurezza di richiedere, entro i dieci giorni successivi al decorso dei tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, alla questura competente per territorio di residenza, la «Carta di soggiorno di familiare di un
cittadino dell 'Unione», redatta su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, e ' rilasciato il titolo di soggiorno previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto ."

Art. 14. Diritto di soggiorno permanente

4. Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.

REFORMA: "; dopo l'articolo 14, comma 4, è aggiunto il seguente : "4-bis . Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20, in caso di condanna per i reati di cui all'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, il termine di cinque anni di cui ai commi 1 e 2 è sospeso dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna e ricomincia a decorrere dopo l'esecuzione della pena ."

Art. 20. Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno

3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica, rendendo urgente l'allontanamento perche' la sua ulteriore permanenza sul territorio e' incompatibile con la civile e sicura convivenza. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, o per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti, ovvero dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonche' di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere.

REFORMA: h) all'articolo 20 il comma 3 è sostituito dal seguente : "3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono in ogni caso se la persona da allontanare non abbia provveduto alla iscrizione di cui all'articolo 9, comma 2, o alla richiesta della carta di soggiorno di cui all'articolo 10, comma 1, ovvero abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica o alla moralità pubblica ed il buon costume, rendendo urgente l'allontanamento perché la sua ulteriore permanenza sul territorio e ' incompatibile con la civile e sicura convivenza . Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o
l'incolumità della persona o contro la moralità pubblica ed il buon costume, o per uno o più reati di cui all'articolo 380, comma 1 e 2, del codice di procedura penale ; di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell 'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti, ovvero dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n . 1423, e successive modificazioni, o di cui all 'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n . 575, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere."

11. Il provvedimento di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato e per motivi imperativi di pubblica sicurezza e' immediatamente eseguito dal questore e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

REFORMA: i) all'articolo 20, comma 11, dopo le parole: "decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286." è aggiunto il periodo: "Ove sussistano ostacoli tecnici all'esecuzione dell'allontanamento o difficoltà nell'identificazione, il destinatario del provvedimento di
allontanamento è trattenuto in un centro di permanenza temporanea e assistenza secondo le procedure di cui all'art . 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n . 286, per
un periodo massimo di quindici giorni .";


14. Il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso, e' punito con la reclusione fino a due anni, nell'ipotesi di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato, ovvero fino ad un anno, nelle altre ipotesi. Il giudice può sostituire la pena della reclusione con la misura dell'allontanamento immediato con divieto di reingresso nel territorio nazionale, per un periodo da cinque a dieci anni. L'allontanamento e' immediatamente eseguito dal questore, anche se la sentenza non e' definitiva.

REFORMA: j) all'articolo 20, comma 14, le parole : "fino a due anni" sono sostituite dalle parole: "da uno a quattro anni";

15. Si applica la pena detentiva della reclusione fino a tre anni in caso di reingresso nel territorio nazionale in violazione della misura dell'allontanamento disposta ai sensi del comma 14, secondo periodo.

REFORMA: k) all'articolo 20, comma 15, le parole : "fino a tre anni" sono sostituite dalle parole: "da uno a cinque anni";

Art. 22. Ricorsi avverso i provvedimenti di allontanamento

4. I ricorsi di cui ai commi 1 e 2 possono essere accompagnati da una istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento di allontanamento. Fino all'esito dell'istanza di cui al presente comma, l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero sia fondato su motivi di sicurezza dello Stato o su motivi imperativi di pubblica sicurezza.

REFORMA: 1) all'articolo 22, il comma 4 è sostituito dal seguente "4. I ricorsi di cui ai commi 1 e 2 possono essere accompagnati da una istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento di allontanamento . Fino all'esito dell'istanza di cui al presente comma, che deve essere decisa entro sessanta giorni dalla sua presentazione, l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero sia fondato su motivi di sicurezza dello Stato o su motivi imperativi di pubblica sicurezza. Il provvedimento viene comunque eseguito se decorre il termine di sessanta giorni senza la decisione del giudice".

5. Sul ricorso di cui al comma 2, il tribunale decide a norma degli articoli 737, e seguenti, del codice di procedura civile. Qualora i tempi del procedimento dovessero superare il termine entro il quale l'interessato deve lasciare il territorio nazionale ed e' stata presentata istanza di sospensione ai sensi del comma 4, il giudice decide con priorità sulla stessa prima della scadenza del termine fissato per l'allontanamento.

REFORMA: “m) l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 22 è soppresso” .


V. Las reformas también introducen restricciones en la reagrupación familiar, al límite, me parece, de lo que puede permitir la normativa comunitaria. A tal efecto se aprobó el texto que reforma el Decreto legislativo de 8 de enero de 2007, núm. 5, por el que se adapta la Directiva 2003/86/CE relativa al derecho de reagrupación familiar.

El texto vigente hasta la reforma era el siguiente:

“Art. 2. Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
e) l'articolo 29 e' sostituito dal seguente:
«Art. 29 (Ricongiungimento familiare). - 1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
a) coniuge;
b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
c) figli maggiorenni a carico qualora permanentemente non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute;
d) genitori a carico che non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel Paese di origine o di provenienza”.

REFORMA:

a)all'articolo 29:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1 . Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
c) figli maggiorenni non coniugati a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza,
ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro
sostentamento per documentati, gravi motivi di salute .".

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c) e d) non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticità della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi
dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n . 200, sulla base dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati”

VI. Tras la dureza de las normas, inmediatamente vienen las llamadas a las excepciones o modalizaciones, para que no afecten a todas las personas, porque en muchas ocasiones ello provocaría una grave perturbación no ya para las empresas sino en especial para los hogares, dado que la mayor parte de las personas que cuidan a dependientes, según los propios datos oficiales, se encuentran en situación irregular, y también desde otros ámbitos empresariales se ha llamado la atención sobre el riesgo de que algunos sectores empresariales, como el de la construcción, pudieran verse gravemente afectados por una aplicación drástica y generalizada del decreto ley y de la futura ley cuando entren en vigor.

En cualquier caso, las reformas italianas auguran un período de conflictividad en el seno de la sociedad italiana. Ojalá que los acontecimientos de ayer sábado en Roma, con grupos de jóvenes neofascistas agrediendo a extranjeros y destrozando locales regentados por inmigrantes, sea una gota de agua y no sirva para ir llenando la botella del odio contra el otro, del odio y el desprecio hacia el que se considera inferior por no ser de la tierra, estado o país. Pero sería bueno recordar, y ojalá también la sociedad italiana lo tenga presente, que quien siembra vientos (la llamadas permanentes al orden para acabar con la inseguridad, siempre provocada por los “foráneos”), puede acabar recogiendo tempestades, y una de ellas podría ser el resurgimiento del neofascismo en la Europa, de momento, democrática del siglo XXI.

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